Guida completa alle verifiche degli impianti di messa a terra

Quando si parla di sicurezza degli impianti elettrici e, in particolar modo, degli impianti di messa a terra, non ci si riferisce solo a un semplice requisito normativo, ma a una prassi essenziale per proteggere qualsiasi individuo dai rischi derivati dal malfunzionamento degli impianti elettrici e delle apparecchiature a esso collegate.

Come possiamo essere certi che l’impianto di messa a terra sia effettivamente efficace? 

La risposta risiede in una procedura fondamentale: la verifica periodica. Questa pratica, oltre a rappresentare un obbligo negli ambienti di lavoro, è una garanzia di qualità ed efficienza degli impianti elettrici, una manifestazione concreta dell’attenzione alla sicurezza, oltre a essere una dimostrazione di responsabilità da parte del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori. 

Analizziamo in questo articolo l’importanza e le dinamiche di questa procedura, le sue modalità di attuazione e i soggetti coinvolti nel processo.

Messa in esercizio e omologazione dell’impianto 

Come specificato nel D.P.R. n. 462 del 2001: 

«La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall’installatore che rilascia la dichiarazione di conformità. La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell’impianto». 

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Prima di poter mettere in esercizio gli impianti elettrici di messa a terra e i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, dunque, è necessario un controllo da parte dell’installatore che, a seguito di opportuni rilievi strumentali, fornirà al proprietario dell’impianto adeguata documentazione tecnica, tra cui la dichiarazione di conformità che attesta la realizzazione dell’impianto a regola d’arte, secondo norme vigenti in funzione della tipologia di ambiente in cui è stato installato.

La dichiarazione di conformità deve essere poi trasmessa all’INAIL o ASL/ATS o all’ARPA territorialmente competente entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell’impianto.

Verifiche a campione

L’INAIL esegue controlli a campione per assicurarsi che gli impianti rispettino le normative in vigore. Ogni anno l’INAIL, in collaborazione con le Regioni, sceglie quali impianti controllare basandosi su alcuni criteri: 

  • la posizione dell’impianto in relazione all’urbanistica e all’ambiente circostante
  • la natura dell’impianto che viene ispezionato
  • le dimensioni dell’impianto

Verifiche periodiche e manutenzione: destinatari dell’obbligo

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Tutti i datori di lavoro devono sottoporre gli impianti a regolare manutenzione al fine di mantenerli in condizioni di sicurezza ed efficienza. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria devono sempre essere opportunamente documentati. Tale documentazione dovrà essere messa a disposizione dell’organismo di ispezione incaricato dello svolgimento della verifica periodica obbligatoria.

Per eseguire la verifica periodica dell’impianto di terra e dei dispositivi contro le scariche atmosferiche, il datore di lavoro si affida direttamente a enti e organismi abilitati o all’ASL/ATS/ARPA competente per territorio, oppure si avvale di società di consulenza in ambito sicurezza lavoro che, dopo gli opportuni approfondimenti, in accordo con il datore di lavoro affidano incarico per esecuzione delle verifiche a enti o organismi abilitati a tale scopo.

Dopo aver completato l’ispezione, l’ente rilascia un verbale al datore di lavoro. Questo documento darà evidenza dell’attività di ispezione svolta, riportando inoltre l’esito positivo o negativo della verifica. Tale documento determina inequivocabilmente se l’impianto può o meno rimanere in esercizio nelle condizioni in cui si trova, o se necessiti di interventi di modifica o manutenzione per risultare nuovamente idoneo. Il verbale di verifica deve essere conservato dal datore di lavoro e presentato su richiesta agli enti di controllo preposti.

Periodicità delle verifiche

A seconda della natura e della localizzazione dell’impianto, esistono diverse tempistiche previste per questa tipologia di verifiche periodiche.

Ogni 2 anni:

  • Impianti di messa a terra e di protezione dalle scariche atmosferiche situati in locali medici, cantieri e in posti con elevato rischio di incendio (sono inclusi anche quelli che hanno il certificato di prevenzione incendi)
  • Impianti elettrici in aree a rischio di esplosione ATEX

Ogni 5 anni:

  • Impianti di messa a terra e di protezione dalle scariche atmosferiche presenti in tutti gli altri luoghi

La verifica degli impianti di messa a terra può anche essere svolta con periodicità diversa da quelle precedentemente citate, nel caso in cui il datore di lavoro voglia portare avanti una verifica volontaria, o necessariamente dopo aver eseguito importanti modifiche all’impianto. L’intervallo di tempo tra una verifica e l’altra dovrà sempre e comunque essere in linea con i limiti imposti da DPR 462/01.

Quali sono le fasi della verifica

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Le verifiche si svolgono in quattro step:

  • Controllo della documentazione

Durante questa fase, il soggetto verificatore ispeziona una serie di documenti, tra cui:

  1.     Progetto elettrico con gli allegati (quando previsto)
  2.     Dichiarazione di conformità o dichiarazione di rispondenza
  3.     Denuncia dell’impianto di terra 
  4.     Manuale di manutenzione 
  5.     Registri di controllo

 

  • Controllo strumentale

La verifica strumentale riguarda, invece:

  1.     La misurazione della resistenza di terra
  2.     La misura di continuità dei conduttori di protezione, equipotenziali e di terra
  3.     La verifica strumentale dei dispositivi di interruzione automatica per la protezione dai contatti indiretti

     

  • Controlli visivi
  1. Finalizzati all’individuazione di criticità che potrebbero essere causa di malfunzionamento dell’impianto
  2. Constatazione dello stato di manutenzione ed efficienza

 

  • Rilascio del verbale di verifica

Al termine delle ispezioni, il soggetto verificatore fornisce il verbale di verifica al datore di lavoro. Nel caso in cui l’impianto dovesse risultare non conforme, verranno specificate nelle note le prescrizioni che hanno portato al verbale negativo. Successivamente, potrà essere svolta una nuova verifica, considerata supplementare rispetto alla prima svolta, finalizzata ad assicurarsi che ogni aspetto sia stato corretto prendendo in considerazione le non conformità segnalate durante il primo sopralluogo. Solo dopo questo successivo accertamento, potrà essere rilasciato il relativo verbale positivo.

Sanzioni

Secondo quanto stabilito dal Dlgs 106 del 2009, la mancata effettuazione delle verifiche sugli impianti di terra è punita con una sanzione amministrativa che va da un minimo di mille euro a un massimo di 4.800 e con una sanzione penale che prevede l’arresto da 2 a 4 mesi. 

Chi può eseguire le verifiche

Le verifiche degli impianti di messa a terra devono essere eseguite da organismi ispettivi in possesso dell’abilitazione ministeriale o da ASL/ATS e ARPA.

L’elettricista di fiducia non può in alcun modo eseguire questa tipologia procedura di verifica né, tanto meno, rilasciare una dichiarazione o un verbale secondo disposizioni del DPR 462/01.

La gestione delle verifiche è un processo intricato e dettagliato. Per garantire precisione e conformità, è consigliabile avvalersi dell’esperienza di consulenti specializzati che possano guidare e assistere attraverso ciascuna tappa del procedimento.

ServiSafe ti supporta in tutte le fasi del processo di verifica, garantendoti:

  • Pre-analisi documentale gratuita finalizzata all’identificazione delle possibili attività da svolgere ai fini del soddisfacimento dei requisiti di sicurezza ed efficienza 
  • Gestione pratiche in qualità di “consulente delegato per attrezzature e impianti” su portale INAIL CIVA per immatricolazione e comunicazione organismo/ente intervenuto in sede di verifica
  • Sopralluoghi operativi al fine di determinare le effettive condizioni di esercizio degli impianti
  • Gestione documentale, programmazione operativa e coordinamento delle attività di verifica
  • Produzione e/o reperimento documentazione mancante (ove possibile)

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