Certificazione di macchine e attrezzature per il sollevamento

I macchinari e le attrezzature di sollevamento sono strumenti cruciali per ottimizzare i processi lavorativi e assicurare l’efficienza operativa. La certificazione di queste attrezzature di lavoro, in conformità con la Direttiva Macchine (2006/42/CE), è un passo fondamentale nel garantire sicurezza e conformità nel panorama industriale italiano ed europeo.

In questa guida, esploreremo in modo approfondito la procedura di certificazione, le normative di riferimento e i soggetti coinvolti.

 

Comprendere la Direttiva Macchine

La Direttiva Macchine 2006/42/CE e le norme armonizzate a livello europeo stabiliscono i requisiti essenziali di sicurezza e di protezione della salute dei lavoratori, oltre ai parametri da applicare per la progettazione e costruzione delle macchine.

Esse impongono ai fabbricanti di garantire che le macchine siano conformi a specifici standard di sicurezza prima della loro introduzione sul mercato. La Direttiva enfatizza l’importanza di un’analisi completa dei rischi, che deve essere condotta allo scopo di identificare e valutare tutti i pericoli possibili e adottare le contromisure necessarie.

 

Il processo di certificazione in Italia

La certificazione si articola in diverse fasi, iniziando dalla progettazione del macchinario, passando per la prototipazione, per poi arrivare all’industrializzazione, quindi alla produzione in serie ed all’immissione sul mercato. 

La fase di valutazione del progetto sottolinea l’importanza della sicurezza e dell’efficienza operativa. La verifica di conformità mira a controllare se tutti gli aspetti della macchina rispondono agli standard stabiliti dalla Direttiva. Successivamente, la documentazione, tra cui il manuale d’uso e manutenzione e la dichiarazione CE di conformità, deve essere redatta e resa disponibile agli utilizzatori e alle autorità competenti.

 

Cosa deve fare il fabbricante (o il suo mandatario)

Il fabbricante o il suo mandatario, secondo quanto riporta la Direttiva Macchine, prima di immettere sul mercato e/o mettere in servizio una macchina: 

  • si accerta che soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute 
  • si accerta che il fascicolo tecnico sia disponibile e conforme alle norme di riferimento
  • fornisce in particolare le informazioni necessarie, quali ad esempio le istruzioni d’uso e di installazione
  • espleta le appropriate procedure di valutazione della conformità 
  • redige la dichiarazione CE di conformità e si accerta che accompagni la macchina
  • appone la marcatura «CE» 

 

Procedure di valutazione della conformità delle macchine

L’articolo 12 della Direttiva Macchine delinea le procedure che i fabbricanti devono seguire per assicurare e dichiarare che le macchine prodotte siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di protezione della salute stabiliti dalla direttiva stessa.

Le procedure di valutazione della conformità sono essenziali per garantire che i produttori abbiano valutato correttamente i rischi e implementato misure di sicurezza adeguate. 

Certificazione di macchine e attrezzature per il sollevamento

L’articolo 12 specifica vari modi in cui i fabbricanti possono dimostrare la conformità delle loro macchine, inclusa l’auto-certificazione per alcune categorie di macchine e, per altre categorie più rischiose, l’utilizzo di un organismo notificato per una verifica indipendente della conformità.

La scelta della procedura adeguata dipende dalla categoria di macchina e, in alcuni casi, dalla scelta del fabbricante di applicare standard armonizzati nella progettazione e costruzione della macchina. Le procedure includono, ad esempio, la costituzione del fascicolo tecnico che comprende una valutazione dei rischi e una serie di altri documenti comprovanti il fatto che la macchina soddisfi i requisiti pertinenti secondo la direttiva applicabile.

L’Organismo Notificato valuta il fascicolo tecnico al fine di determinare la conformità prima dell’emissione dei certificati, tale documento risulta talvolta indispensabile ai fini della corretta immissione sul mercato della macchina o attrezzatura.

 

Recita il paragrafo 2: 

Se la macchina non è contemplata dall’allegato IV, il fabbricante o il suo mandatario applica la procedura di valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all’allegato VIII.

 

Nel paragrafo 3, invece, si specifica che:

Se la macchina è contemplata dall’allegato IV ed è fabbricata conformemente alle norme armonizzate di cui all’articolo 7, paragrafo 2, e nella misura in cui tali norme coprono tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute, il fabbricante o il suo mandatario applica una delle procedure seguenti: 

  • la procedura di valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all’allegato VIII; 
  • b) la procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all’allegato IX, più controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all’allegato VIII, punto 3;
  •  c) la procedura di garanzia qualità totale di cui all’allegato X.

 

Se, invece, come da paragrafo 4, la macchina è contemplata dall’allegato IV, ma è stata fabbricata non rispettando o rispettando solo parzialmente le norme armonizzate di cui all’articolo 7, paragrafo 2, ovvero se le norme armonizzate non coprono tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute o non esistono norme armonizzate per la macchina in questione, il fabbricante o il suo mandatario applica una delle procedure seguenti:

  1. a) la procedura di esame per la certificazione CE di cui all’allegato IX, più controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all’allegato VIII, punto 3; 
  2. b) la procedura di garanzia qualità totale di cui all’allegato X.

 

Allegato IV- Elenco delle macchine per le quali va applicata la procedura di certificazione

certificazione macchine e attrezzature per il sollevamento

Le sfide future della certificazione

L’adeguamento a nuove normative, soprattutto in un contesto di crescente globalizzazione e digitalizzazione, rappresenta una sfida chiave che le imprese devono essere pronte ad affrontare.

Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea è stato pubblicato di recente il nuovo Regolamento macchine 2023/1230, che sarà attivo dal 14 gennaio 2027.

La metamorfosi della direttiva in regolamento apre la strada a un’applicazione più omogenea e, conseguentemente, una maggiore chiarezza legislativa. Il nuovo regolamento prende anche in considerazione i nuovi pericoli derivanti da tecnologie in rapida evoluzione.

 

Il regolamento si estende a macchinari e prodotti ad alta componente digitale e punta verso vari fini:

  • Assicurare l’integrità delle macchine e amplificare la confidenza degli utenti verso le tecnologie emergenti: i costruttori saranno tenuti ad assicurare che i prodotti meccanici siano pienamente in conformità con i requisiti vitali di sicurezza e protezione della salute delineati nel regolamento (RES);
  • Attenuare gli oneri burocratici e le spese per i costruttori;
  • Incoraggiare la chiarezza legislativa; il neo regolamento avrà forza vincolante immediata in tutta l’UE. Rilevanti sono le innovazioni che saranno implementate riguardo alle “modifiche sostanziali”;
  • Costituire una supervisione di mercato più efficace.

 

Approfondiremo l’argomento in uno dei prossimi articoli, continua a seguire il blog di ServiSafe!

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