Patente a crediti per la sicurezza nei cantieri: come funziona

Dal 1° ottobre 2024 la sicurezza nei cantieri italiani entra in una nuova era con l’introduzione della patente a crediti. Un sistema che premia i comportamenti virtuosi e responsabili, innalzando il livello di sicurezza per tutti gli operatori. Quali sono i vantaggi della patente a crediti? Come si ottiene e cosa fare in caso di decurtazione dei punti? Quali sono le sanzioni? 

Nelle prossime righe vediamo tutte le novità introdotte dal decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, che nel Capo VIII, articolo 29, disciplina tutte le regole relative alla nuova patente a crediti.

 

Per chi sarà obbligatoria la patente a crediti?

Come si legge nel decreto, sono tenuti al possesso della patente a crediti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera  a) del Testo Unico Sicurezza sul Lavoro.  

 

Quali requisiti per ottenere la patente a crediti?

Come riporta la nuova normativa, la  patente  è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente: 

  • iscrizione  alla  camera   di   commercio   industria   e artigianato; 
  • adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi  formativi di cui all’articolo 37; 
  • adempimento,  da  parte  dei  lavoratori  autonomi,  degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;  
  • possesso del documento unico di  regolarità  contributiva in corso di validità (DURC); 
  • possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); 
  • possesso  del  Documento  Unico  di  Regolarità Fiscale (DURF). 

     

I punti della patente a crediti

La patente è dotata di  un  punteggio  iniziale  di  30 crediti e consente di  operare  nei cantieri temporanei o mobili, con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. Ciò significa che se il punteggio scende al di sotto di 15 crediti, l’impresa o il lavoratore autonomo non saranno autorizzati a operare nel cantiere.

Patente a crediti per la sicurezza nei cantieri: come funziona

Motivi della decurtazione dei punti

La decurtazione del punteggio dalla patente a crediti avviene in base a violazioni delle norme di sicurezza nei cantieri, con sanzioni per datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori autonomi. Vediamo cosa significa nello specifico.

 

Accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I del TUSSL: 10 crediti

  • Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi
  • Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione
  • Mancata formazione ed addestramento
  • Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile
  • Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)
  • Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto
  • Mancanza di protezioni verso il vuoto
  • Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno
  • Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
  • Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
  • Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)
  • Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo
  • Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto

 

Accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI: 7 crediti

  • Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall’alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo. 
  • Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
  • Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
  • Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.
  • Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
  • Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
  • Lavori subacquei con respiratori.
  • Lavori in cassoni ad aria compressa.
  • Lavori comportanti l’impiego di esplosivi.
  • Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

 

Provvedimenti sanzionatori di cui legge 23 aprile 2002, n. 73: 5 crediti

Si tratta di provvedimenti relativi al lavoro subordinato disciplinati dalll’articolo 3, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.

 

Riconoscimento  della  responsabilità  datoriale  di  un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata: 

  • morte: 20 crediti
  • inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: 15 crediti
  • inabilità   temporanea   assoluta   che    importi l’astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: 10 crediti

     

Nei casi di  infortuni  da  cui  sia  derivata  la  morte  o l’inabilità permanente al  lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale  del lavoro puo’ sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di 12 mesi. L’ispettorato nazionale del lavoro definisce i criteri, le procedure e i termini del provvedimento  di  sospensione. I provvedimenti non possono comunque comportare una decurtazione superiore a 20 crediti. 

 

I crediti possono essere reintegrati?

Sì, i crediti possono essere reintegrati con la frequenza, da parte del soggetto, ai corsi di cui all’articolo 37, comma 7. Ciascun corso consente di riacquistare 5 crediti, a condizione della trasmissione della copia del  relativo attestato di   frequenza alla competente sede dell’Ispettorato. I crediti riacquistati non possono essere complessivamente più di 15. 

Nel caso in cui non si subiscano provvedimenti, i crediti aumentano di uno per ciascun anno (successivo al secondo anno da quando si ha la patente), fino a un massimo di 10 crediti.

 

Cosa succede se il punteggio è inferiore a 15 crediti

Come spiegato sopra, con un numero inferiore a 15 crediti sulla patente non è possibile operare in cantiere, fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione, nonché gli effetti dei provvedimenti.

 

Cosa succede se si opera senza patente?

Se un’impresa o  un  lavoratore  autonomo  privi  della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a 15 crediti operano lo stesso in cantiere, questo comporta il pagamento di una sanzione amministrativa che va da 6mila a 12mila euro e l’esclusione  dalla partecipazione  ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi. 

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